I diritti di proprietà intellettuale applicati alle opere in ambito BIM evidenziano alcune lacune che lasciano spazio a dubbi. L’avv. Pizzaghi ha provato a fornire risposte a riguardo in un approfondimento su ingenio-web.it.
Quello tra le normative e il BIM è un rapporto in fase di costruzione, e questo è ormai risaputo. Ma non tutti – a proposito di normative – hanno forse pensato ad una carenza particolare: quella riguardante la tutela della proprietà intellettuale delle opere dell’ingegno in ambito BIM. A tale argomento l’avvocato Eugenio Pizzaghi ha dedicato un approfondimento sulle pagine digitali di ingenio-web.it.
“Nel tradizionale modo di progettare, prima manuale poi anche con strumenti digitali, non si ponevano particolari interrogativi su chi potesse essere considerato autore del progetto e, quindi, titolare dei conseguenti diritti di sfruttamento economico”, ha esordito l’avv. Pizzaghi.
Gli interrogativi, invece, sorgono ora, in quanto il BIM prevede anche il lavoro in un ambiente condiviso di dati, in cui ogni professionista coinvolto può metter mano prima della realizzazione della versione finale del progetto. E quindi?
“Il ragionamento giuridico ci porta a identificare un nuovo diritto di proprietà intellettuale, di dimensione soggettiva ampia, che include tutti coloro che hanno contributo, con le rispettive specializzazioni, allo sviluppo del modello digitale integrato di tutte le specialità. Anche il committente, ove abbia interagito nello sviluppo del modello, è un potenziale componente della comunità titolare del diritto di cui stiamo trattando”. Questa una prima risposta dell’avv. Pizzaghi, che ha poi chiarito come, stando alle attuali leggi inerenti al diritto d’autore, un’opera di modellazione digitale vada inserita nella categoria delle opere composte, ossia “quelle che, ai sensi dell’art. 10 della Legge sul Diritto d’Autore, sono create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone”. Ma ciò è corretto solo considerando l’opera prima che raggiunga la sua versione finale.
Per quest’ultimo caso, su consiglio dell’avvocato, non resta che “stipulare accordi ad hoc tra le parti nei quali regolare specialmente gli aspetti legati alla proprietà intellettuale del modello federato, inserendo impegni e diritti specifici per le parti”.
Insomma, la situazione non è certo delle più semplici, come spesso accade quando le classiche normative incontrano novità e trasformazioni. Ma l’avvocato Pizzaghi ha sicuramente offerto un importante contributo con interessante consiglio correlato. A questo link potrete leggere il suo approfondimento completo.